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Ddl sul contrasto all’antisemitismo e all’antisionismo

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Non molti giornali e media (si può dire tranquillamente pochissimi) parlano del ddl di cui si sta discutendo in questi giorni in parlamento, ovvero quello di contrastare l’antisemitismo. Riporto il testo comparso sul sito del Senato.

Legislatura 19ª – Disegno di legge n. 1627
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

(Adozione integrale della definizione operativa di antisemitismo dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto)

1. La Repubblica italiana, in attuazione della risoluzione 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l’antisemitismo, adotta l’integrale definizione operativa di antisemitismo approvata nell’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA), svoltasi a Bucarest il 26 maggio 2016.

2. Ai sensi della definizione di cui al comma 1 e ai fini della presente legge, per « antisemitismo » si intende una specifica percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto.

3. Le istituzioni della Repubblica, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adottano misure per la prevenzione e la repressione delle manifestazioni di antisemitismo di cui al comma 2.

4. La Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si riunisce con cadenza biennale per analizzare la situazione dell’antisemitismo in Italia e per condividere le migliori pratiche.

Art. 2.

(Iniziative di formazione)

1. I Ministeri della difesa, della giustizia, dell’interno, dell’istruzione e del merito e dell’università e della ricerca promuovono corsi di formazione iniziale e progetti di formazione continua destinati ai militari, ai magistrati, al personale della carriera prefettizia, alle Forze di polizia, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai docenti e ricercatori universitari. I corsi e i progetti di cui al presente comma sono specificamente dedicati allo studio della cultura ebraica e israeliana e all’analisi di casi di antisemitismo, nonché, con specifico riferimento alle Forze di polizia, alla formazione in materia di redazione dei verbali di denuncia di atti di antisemitismo. A tale scopo, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, una « Guida pratica di lotta contro l’antisemitismo », contenente informazioni sulla legislazione vigente, indicazioni operative, modelli di verbali di denuncia e criteri per la definizione degli elementi costitutivi dei reati e delle circostanze aggravanti connesse a motivi di antisemitismo.

2. Il Ministro dell’istruzione e del merito istituisce, presso le scuole di ogni ordine e grado, corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, al fine di favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, e di contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l’antisionismo.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Prevenzione e segnalazione di atti razzisti o antisemiti in ambito scolastico e universitario e relative sanzioni)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca, dell’interno e della giustizia, sono definite le misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell’ambito scolastico e universitario, anche attraverso il coordinamento tra le istituzioni e le amministrazioni interessate.

2. Nei casi di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione di cui al comma 1, si applicano:

a) nei confronti del personale scolastico, le sanzioni di cui all’articolo 492 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b) nei confronti dei docenti e ricercatori delle università, il procedimento disciplinare e le sanzioni di cui all’articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 4.

(Modifica al codice penale e disposizioni in materia di giustizia riparativa)

1. All’articolo 604-bis del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La stessa pena si applica qualora la propaganda, l’istigazione o l’incitamento si fondano, in tutto o in parte, sull’ostilità, sull’avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione.

Per i reati commessi ai sensi del quarto comma, se l’offesa è recata con l’uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini o riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata fino alla metà ».

2. Ai reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo II del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa.

A molti questo non dirà molto oppure semplicemente non ci si soffermerà a riflettere, ma non ci si rende conto della gravità di quanto sta succedendo, ovvero in nome della sicurezza limitare se non sopprimere il dire la verità, come stanno le cose. Solo per fare qualche esempio, criticare il governo israeliano per i crimini che ha fatto a Gaza asserendo che non ha imparato nulla dalla storia e da quanto successo agli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale da parte dei nazisti, ripetendo lo stesso errore, sarebbe antisemita e pertanto perseguibile penalmente. Criticare Netanyahu e il suo governo sarebbe antisemista. Qualsiasi critica alla distruzione, ai morti e alle azioni criminali commesse da Israele a Gaza sarebbe antisemita. Pretendere che il popolo palestesine sia tutelato e denunciare ciò che gli è stato fatto in questi mesi sarebbe antisemita. Criticare il sionismo sarebbe antisemitismo.
Qualcuno può asserire che queste sono solo illazioni, che nel dll non si fa riferimento a nulla di questo, ma non è un caso che sia stato presentato dopo le tante proteste contro governo e Israele e le manifestazioni a favore della Palestina: bisogna pensare al modo di agire del governo, un governo che ha accolto con tutti gli onori un assassino condannato all’ergastolo (Forti), ha scortato un altro assassino nel suo paese come se fosse un capo di stato (Almasri), ma che ha condannato come criminali chi portava aiuto a chi veniva massacrato (Flottilla) (tutto ciò ricorda un fatto famoso, ovvero ciò che hanno fatto sommi sacerdoti, farisei, scribi (tutta gente di una certa importanza nella società ebraica di un tempo) che hanno messo a morte un innocente solo perché diceva la verità, facendo liberare un delinquente (l’innocente è Gesù, il delinquente Barabba). Tanto per ricordare che dalla storia non s’impara nulla, facendola così ripetere). A pensar male si fa peccato però…però visto come stanno andando le cose non si può non capire la gravità del cercare di nascondere la verità, un difendere chi ha commesso crimini di guerra, crimini contro l’umanità; è un modo per travisare e stravolgere la storia (fra parentesi, secondo la ministra Roccella le gite scolastiche ad Auschwitz sono servite solo a fomentare l’antifascismo).
Se non fosse tragica la cosa, fa sorridere che in Italia si voglia perseguire chi critica un governo che ha commesso atrocità di ogni genere come successo nelle Seconda Guerra Mondiale da carnefici divenuti tristemente famosi, ma non si faccia nulla per chi fa manifestazione che inneggiano al fascismo e al suo regime, un regime che è stato causa di milioni di vittime con l’odio, la violenza e la cultura di morte di cui è stato portatore. Una grande contraddizione, ma non difficile da spiegare: non è difficile capire che un governo di destra sostenga un governo suo simile (è già successo per esempio nel caso Salis, col governo italiano schierato col governo ungherese; e pensare che fino a poco tempo prima il governo italiano diceva gli italiani prima di tutto (prima anche e soprattutto dell’Europa) ma evidentemente ci sono italiani più italiani di altri…). Come non è difficile capire che questo governo, in cui risiedono diverse linee di pensiero che hanno molto a che spartire col fascismo che ha causato la Seconda Guerra Mondiale e i suoi morti, stia cercando di lavarsi la coscienza stando dalla parte di Israele e degli ebrei (come se così facendo potesse cancellare quanto accaduto). Ma ci si dimentica una cosa: gli ebrei di allora non sono quelli di adesso. Gli ebrei della Seconda Guerra Mondiale erano vittime. Gli ebrei (o gli israeliani) di adesso, che hanno sostenuto Netanyahu e il masscacro perpretrato, sono carnefici. Non ci si dimentica del 7 ottobre e dell’attacco portato da Hamas (anche quello è stato un crimine), ma Israele è andato troppo oltre, sono stati massacrati volutamente civili innocenti ed è stato fatto con odio, il tutto mosso da ideologie estremiste e integraliste. Non si difende Hamas, perché anche lui è colpevole (un Hamas, va ricordato, sostenuto proprio da Netanyahu in passato), solo che c’è chi è più colpevole di altri e non ci sono innocenti tra Hamas e governo israeliano e chi l’ha sostenuto. Gli unici innocenti sono i bambini. Ma se si continua a voler nascondere la verità, a volerla cacciare, a volerla sopprimere, altri innocenti continueranno a essere uccisi.

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