Racconti delle strade dei mondi

Il falco

L’inizio della Caduta

 

Jonathan Livingston e il Vangelo

Jonathan Livingston e il Vangelo

L’Ultimo Demone

L'Ultimo Demone

L’Ultimo Potere

L'Ultimo Potere

Strade Nascoste – Racconti

Strade Nascoste - Racconti

Strade Nascoste

Strade Nascoste

Inferno e Paradiso (racconto)

Lontano dalla Terra (racconto)

365 storie d’amore

365 storie d'amore

L’Ultimo Baluardo (racconto)

365 Racconti di Natale

365 racconti di Natale

Il magazzino dei mondi 2

Il magazzino dei mondi 2

365 racconti d’estate

Il magazzino dei mondi 2
Febbraio 2020
L M M G V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Archivio

La legge sulla lettura

No Gravatar

La legge sulla lettura servirà davverò a incentivarre a leggere?Da qualche giorno è stata approvata la Legge sulla lettura; una legge dibattuta a lungo, voluta da anni. Vediamo i vari punti che la compongono prima di analizzarla (disegno di legge in versione integrale)

Art. 3.
(Patti locali per la lettura)
1. I comuni e le regioni, nell’esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l’equilibrio dei
rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d’azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.
2. I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d’azione e in
ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l’attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1, compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.
3. Il Centro per il libro e la lettura, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all’attuazione dei patti locali per la lettura.

Art. 4.
(Capitale italiana del libro)
1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei
ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di « Capitale italiana del libro ». Il titolo è conferito all’esito di un’apposita selezione, svolta secondo modalità definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle città che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro ». I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020. Il titolo di « Capitale italiana del libro » è
conferito a partire dall’anno 2020.

Art. 5.
(Promozione della lettura a scuola)
1. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta,
promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e
quale strumento di base per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla cultura nell’ambito della società della conoscenza. DDL S. 1421 – Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1421
Senato della Repubblica Pag. 7
2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso
appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui all’articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la scuola che opera quale « polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado », di seguito denominata « scuola polo ».
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, ciascuna scuola polo, avvalendosi delle eventuali risorse rese
disponibili per l’attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell’articolo 3, comma 2, nonché di
quelle già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l’organico dell’autonomia
di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, può:
a) promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con
particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni
culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani. I relativi progetti possono essere realizzati
anche con l’utilizzo dei materiali delle Teche della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa;
b) organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle
biblioteche scolastiche.
4. Ai fini dell’attuazione della lettera b) del comma 3 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Art. 6.
(Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale)
1. Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le
modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l’istituzione della « Carta della cultura ». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all’uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
2. La Carta della cultura di cui al comma 1 è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100,
utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l’acquisto di libri, anche
digitali, muniti di codice ISBN. Ai fini dell’assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo « Carta della cultura », con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020, da integrare con gli importi ad
esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l’assegnazione
della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente.
3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni
testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del
Fondo.
4. Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possono destinare alle finalità del Fondo di cui al
comma 2 parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le imprese che destinano alle finalità del Fondo almeno l’1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero per i beni e le attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.
5. Gli importi destinati alle finalità del Fondo di cui al comma 2 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo.

Art. 7.
(Donazioni librarie)
DDL S. 1421 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1421
Senato della Repubblica Pag. 8
1. All’articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d) è inserita la
seguente:
« d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità
all’utilizzo o per altri motivi similari ».

Art. 8.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri.
Relazione alle Camere)
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è sostituito dal seguente:
« 2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività
letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell’informazione e
dell’offerta editoriale ».
2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono sostituiti dai seguenti:
« 2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è
consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite
massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all’uso dell’istituzione, restando esclusa la loro rivendita.
3. Per un solo mese all’anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo
di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma
comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L’offerta è
consentita nei soli mesi dell’anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
3- bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all’anno, i punti di vendita
possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.
4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti
previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la
consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all’acquisto dei libri sui quali
sono riconosciuti ».
3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con l’autorità di Governo competente in materia di informazione e di editoria, con riguardo alle rispettive competenze, predispone e trasmette alle Camere una relazione sugli effetti dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dal presente articolo, sul settore del libro.
4. All’articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) alla rubrica, le parole: « Relazione al Parlamento » sono soppresse.

Art. 9.
(Qualifica di « libreria di qualità »)
DDL S. 1421 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1421
Senato della Repubblica Pag. 9
1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità
della lettura, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l’Albo delle librerie di qualità.
2. Nell’Albo delle librerie di qualità sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 4. L’iscrizione nell’Albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di « libreria di qualità ».
3. Il marchio di « libreria di qualità » è concesso al punto di vendita e non all’impresa. Esso ha validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le modalità di formazione e tenuta dell’Albo delle librerie e sono stabiliti i requisiti per
l’iscrizione nell’Albo. L’iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l’attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell’offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell’assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualità del servizio, delle attività di proposta di eventi culturali, dell’adesione ai patti locali per la lettura di cui all’articolo 3, ove attivati, e della specificità del territorio.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero per i beni e le attività culturali pubblica l’Albo delle librerie di qualità in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell’ambito del proprio sito internet istituzionale.

Art. 10.
(Incentivi fiscali per le librerie)
1. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è
incrementata di 3.250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020. Ai fini dell’attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa di 3.250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.

Partiamo innanzitutto dalla scelta del nome, Legge sulla lettura, che è sbagliato, dato che tale legge è stata pensata per rispondere alle proteste delle piccole librerie contro colossi come Amazon e non certo per incentivare la lettura. Questa legge c’entra poco con la lettura, non la incentiva, non la aiuta: potrà essere spacciata per tale, ma è molto difficile incentivare alla lettura perché è qualcosa che viene da dentro. Certo, occorre essere educati, ma non è facendo una legge del genere e chiamandola in questo modo che s’invogliano le persone a leggere. Le cose vanno chiamate con il giusto nome: se questo non avviene, è solo un prendere in giro. Questo è il primo errore commesso.
Tuttavia, le premesse paiono buone e dovrebbero mettere tutti d’accordo visti i dati negativi sugli indici di lettura in Italia. La legge ha l’obiettivo di “diffondere l’abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l’aumento del numero dei lettori, valorizzando l’immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune”, “promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione”, “prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale”.
Intenti mirevoli, giusti, peccato è che da anni che si fanno questi discorsi ma non è mai stato fatto nulla di concreto che portasse a innalzare gli indici di lettura. Si spera che non sia la solita aria fritta, i soliti discorsi vuoti che non portano mai a niente.
Qualcuno potrebbe obiettare che si è troppo critici, che questi sono solo gli intenti. Vero: agli intenti vanno seguiti i fatti e con fatti s’intendono investimenti economici. Per questo con la nuova legge viene istituito il Fondo per l’attuazione del “Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura”, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020. Tale cifrà sarà sufficiente visti i continui tagli che vengono fatti a scuole, comuni? Oppure sarà solo un modo per mettere a tacere la coscienza? (Non va dimenticato che sono stati tagliati i fondi per il bonus cultura (App18), che ha aiutato e spinto molti giovani a comprare libri.)
Eppure anche nell’articolo 3 si parla di coinvolgere scuole, biblioteche per incentivare la lettura, facendo investimenti che però devono essere compatibili con l’equilibrio dei rispettivi bilanci: con scuole che alle volte non hanno soldi per comprare materiale didattico e fare lavori di ristrutturazione (con edifici che hanno crepe, dove cadono calcinacci), comuni che non hanno soldi nemmeno per sistemare le strade, quanto pensa che si possa spendere per fare iniziative legate alla lettura? Per incentivare alla lettura occorre avere del materiale e quindi libri, computer, lettori di e-book: tutte cose che hanno un costo. Si pensi che molte biblioteche non sono molto attrezzate e ricche; non si guardino quelle delle grandi città, ma si volga lo sguardo anche a quelle dei piccoli centri situati in provincia.

La nomina di anno in anno di una Capitale italiana del libro serve davvero a incentivare alla lettura? Solo il tempo darà risposta, ma allo stato attuale sembra essere solo una trovata pubblicitaria per avere visibilità che poco ha a che fare con l’educare e spingere di più a leggere.

La carta della cultura, una carta elettronica di importo nominale pari a 100 euro, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l’acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, può essere utile, ma occorre vedere quali saranno i requisiti richiesti per ottenerla, se sarà una cosa buona oppure un flop e una presa in giro come la Social Card.

Si arriva poi al limite del 5% agli sconti: la vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all’uso dell’istituzione, restando esclusa la loro rivendita. Per un solo mese all’anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L’offerta è consentita nei soli mesi dell’anno, con esclusione del mese di dicembre.
Inutile dire che questo è il punto più criticato, voluto per contrastare Amazon e le grandi distribuzioni e aiutare le piccole librerie. Tale scelta non aiuterà di certo a incentivare alla lettura, ad andare ad acquistare nelle piccole librerie. Chi ha sempre letto continuerà a leggere, ma acquisterà meno libri visto che con il taglio degli sconti vedrà il budget da destinare ai libri ridursi; chi non leggeva prima, non leggerà neanche adesso perché tale scelta non lo invoglierà certo a comprare.
Il governo non ha capito che con tale legge non va tanto a colpire Amazon e compagnia bella, ma come sempre va a colpire la parte più debole, quella più tartassata, che sempre ci rimette: l’utente finale.
L’unica cosa positiva di questo punto è che la gente prenda a frequentare di più i mercatini dell’usato se vuole trovare qualcosa di valido da acqusitare a poco prezzo. Di sicuro, aumentare i prezzi dei libri non invoglia di certo a leggere, ma farà calare le vendite, con la conseguenza poi che ci saranno le lamentele che i libri vendono sempre meno (se si pensa che si parla sempre di far ripartire la macchina dell’economia, si capisce che questo è un autogol).

Anche l’istituzione dell’Albo delle librerie di qualità non sembra essere una gran pensata.

Quale sarà l’impatto della Legge sulla lettura?
Sarà come dice l’Associazione Italiana Editori, che esprime “preoccupazione per il possibile grave impatto che questa riforma avrà sul mercato e su tutti gli operatori, dove a pagare saranno principalmente i lettori e le famiglie”, oppure hanno ragione ADEI e SIL favorevoli a una legge che permetterebbe “un controllo e una decrescita dei prezzi effettivi, dato che gli sconti selvaggi si ripercuotono prima di tutto sulle famiglie di chi lavora nell’editoria e sul prezzo di copertina dei libri, che viene sistematicamente aumentato proprio per compensare questi sconti”? (leggere questo articolo per approfondire la questione).
Siceramente, la legge sulla lettura non servirà a realizzare l’intento tanto decantato dai politici, ma sarà la solita cosa italiana fatta male, atta a prendere in giro e penalizzare l’utente finale.